Fondo di solidarietà per il coniuge separato in stato di bisogno: come richiedere la misura prevista con legge di stabilità n. 208/2015

Fondo di solidarietà per il coniuge separato in stato di bisogno: come richiedere la misura prevista con legge di stabilità n. 208/2015
31 Marzo 2017: Fondo di solidarietà per il coniuge separato in stato di bisogno: come richiedere la misura prevista con legge di stabilità n. 208/2015 31 Marzo 2017

La legge di stabilità 208/2015, entrata in vigore il 01.01.2016, ha previsto per gli anni 2016 e 2017 un “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno” destinato a sostenere economicamente il coniuge separato con il quale convivono figli minorenni o maggiorenni con handicap gravi, in caso di inadempimento dell’obbligo di mantenimento da parte dell’altro coniuge.

Per poter accedere al Fondo è necessario essere un “coniuge separato e convivente con il figlio minorenne o maggiorenne con handicap gravi”.

Il beneficio è quindi, almeno al momento, escluso per il coniuge divorziato, il componente di un’unione civile e il convivente di fatto.

Per poter accedere al Fondo occorre depositare, nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui si risiede, l’apposita istanza predisposta dal Ministero della Giustizia.

A pena di inammissibilità l’istanza deve contenere: a) copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente; b) l’indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente bancario o postale; c) l’indicazione della misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all’entrata in vigore della legge 208/2015; d) copia del verbale di pignoramento mobiliare negativo richiesto in danno del coniuge obbligato, o della dichiarazione negativa del terzo pignorato; e) copia conforme all’originale del titolo su cui si fonda il diritto all’assegno di mantenimento; f) visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delleg province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l’impossidenza di beni immobili.

A seguito della presentazione della domanda, il Presidente del Tribunale, nei trenta giorni successivi, ne valuta l’ammissibilità.

Se l’istanza è ammissibile, viene trasmessa al Dipartimento per gli affari di giustizia ai fini della corresponsione della somma richiesta.

In caso contrario, il Presidente del Tribunale rigetta l’istanza con decreto non impugnabile che, però, non è suscettibile di passare in giudicato, per cui l’istanza può essere riproposta.

 

Altre notizie